E’ entrata in vigore la normativa che, tra gli altri, prevede la depenalizzazione del reato di guida senza patente previsto dal Codice della Strada.
Perciò, guidare un ciclomotore, un motoveicolo, un autoveicolo o una macchina agricola senza essere munito di patente perché mai conseguita ovvero perché la patente precedentemente posseduta era stata revocata con provvedimento definitivo già notificato all’interessato non sarà più reato ma illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e con il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. La stessa sanzione si applicherà a chi, pur avendo la patente, guida un veicolo diverso da quello che la patente lo abilita a condurre e per il quale è richiesta una categoria di patente appartenente ad un diverso gruppo ed anche a chi guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della prescritta visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici, anche se è in attesa del formale provvedimento di revoca della patente.
Per effetto del complesso meccanismo di rinvii del Codice della strada, lo stesso trattamento sarà riservato anche a chi ha una patente extracomunitaria scaduta di validità e continua a guidare in Italia dopo un anno dal momento in cui ha acquisito la residenza ed al titolare di una patente estera che guida in Italia nonostante abbia avuto in provvedimento di inibizione alla guida per aver commesso gravi violazioni che comportano la revoca della patente.
A queste violazioni si applicano le procedure previste dal Codice della Strada. E’ consentito, perciò, pagare entro 60 giorni una somma pari a 5.000 euro. Salvo casi particolari, inoltre, è consentito il pagamento scontato del 30%, entro 5 giorni dalla contestazione del fatto.
In caso di reiterazione in un biennio di uno dei comportamenti indicati, tuttavia, scattano più gravi conseguenze: infatti, in tali casi, gli illeciti successivi continuano a mantenere la natura di reato e per essi è prevista la pena dell’arresto fino ad un anno e la confisca amministrativa del veicolo. Tale effetto, sarà limitato ai fatti commessi dal 6 febbraio 2016 e non troverà applicazione con riferimento a precedenti condanne per il reato di guida senza patente.
Continua ad essere, invece, più grave reato, anche alla prima violazione, la guida senza patente commessa da una persona sottoposta a misure di prevenzione.
In occasione della contestazione dell’illecito depenalizzato o delle ipotesi di reato previste in caso di reiterazione, nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, come in precedenza, sono disposte sanzioni amministrative se ne ha consentito la guida o lo ha affidato a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Per effetto della depenalizzazione, coloro che sono già stati condannati per il reato di guida senza patente in passato avranno la completa cancellazione degli effetti penali conseguenti. Per i procedimenti ancora in corso, invece, i giudici trasmetteranno gli atti alle Prefetture che inviteranno i responsabili a pagare una sanzione amministrativa che estingue il procedimento